Articolo 4 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5
Articolo 3Articolo 5
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26 febbraio 1942
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5 novembre 1942
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16 dicembre 2009
Art. 4. ((IL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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