Articolo 9 - Protocollo della Legge 12 luglio 2005, n. 130
Articolo 8Articolo 10
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14 luglio 2005
Articolo 9

In merito a qualsiasi risarcimento per danni da inquinamento pagato dal fondo complementare in conformita' all'articolo 4, paragrafo 1, il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto cosi' risarcito puo' beneficiare nei confronti del proprietario o del suo garante ai sensi della convenzione CLC del 1992.
Il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto risarcito puo' beneficiare ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del fondo del 1992.
Nessuna disposizione del presente protocollo osta al diritto di ricorso o di surrogazione del fondo complementare nei confronti di soggetti diversi da quelli citati ai precedenti paragrafi. In ogni caso, il diritto di surrogazione del fondo complementare nei confronti di tali soggetti non puo' essere meno favorevole di quello di un assicuratore del soggetto al quale e' stato versato il risarcimento.
Fatti salvi eventuali altri diritti esistenti di surrogazione o ricorso nei confronti del fondo complementare, uno Stato contraente o una sua amministrazione che abbia versato un risarcimento per danni da inquinamento in conformita' con le leggi nazionali acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto cosi' risarcito avrebbe beneficiato ai sensi del presente protocollo.
Entrata in vigore il 14 luglio 2005