Articolo 10 - Protocollo della Legge 12 luglio 2005, n. 130
Articolo 9Articolo 11
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14 luglio 2005
Articolo 10

1. In relazione a ogni singolo Stato contraente, i contributi annui al fondo complementare sono versati da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantita' superiori a 150 000 tonnellate di:
(a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare ai porti o ai terminal situati nel territorio dello Stato; e
(b) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare, scaricati in un porto o in un terminal di uno Stato non contraente, in impianti situati nel territorio dello Stato contraente, a condizione che gli idrocarburi assoggettati a contributi siano presi in considerazione solo in virtu' del presente comma al primo ricevimento in uno Stato contraente dopo lo scarico nello Stato non contraente.
In relazione all'obbligo di versare contributi al fondo complementare si applica l'articolo 10, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992.
Entrata in vigore il 14 luglio 2005