Articolo 2 del Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727
Articolo 1Articolo 2 bis
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31 dicembre 1994
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28 febbraio 1995
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4 gennaio 1996
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31 maggio 2003
Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )) ((6)) ----------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49 , convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto come individuato dallo stesso articolo 10 del D.L. suindicato.
Entrata in vigore il 31 maggio 2003
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