Articolo 2 bis del Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727
Articolo 2
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28 febbraio 1995
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23 ottobre 1996
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1 gennaio 1997
Art. 2-bis. ((LA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)) (4) ((5)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 552 , convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 642 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L' articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 dicembre 1996, n. 662 , ha duisposto (con l'art. 2, comma 171) che "L' articolo 2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997
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