Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare la continuita' degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attivita' previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491 , nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi , da ripartire secondo il disposto dell' articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 . ((3)) 2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all' articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 , e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 17 maggio 1996, n. 27 3 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 380 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, e' aumentato di lire 875 miliardi."
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 17 maggio 1996, n. 27 3 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 380 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, e' aumentato di lire 875 miliardi."