Articolo 11 del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
Articolo 10Articolo 12
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3 marzo 2004
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27 ottobre 2007
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1 settembre 2017
Art. 11. Valutazione, scrutini ed esami 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
4-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Entrata in vigore il 1 settembre 2017
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