Articolo 9 del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
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3 marzo 2004
Art. 9. Finalita' della scuola secondaria di primo grado 1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Entrata in vigore il 3 marzo 2004
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