Articolo 15 del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
Articolo 14Articolo 16
Versione
3 marzo 2004
>
Versione
21 luglio 2005
Art. 15. Attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato 1. Al fine di realizzare le attivita' educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e' confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalita', possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all' articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 . ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, secondo periodo del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il decreto ex art. 22, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002)in tema di incremento di posti per le attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finaze, sentita la commissione unificata Stato - Regioni".
Entrata in vigore il 21 luglio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente