Articolo 9 del Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216
Articolo 8
Versione
26 gennaio 2018
>
Versione
22 settembre 2018
>
Versione
1 gennaio 2019
>
Versione
15 giugno 2019
>
Versione
1 gennaio 2020
>
Versione
29 febbraio 2020
>
Versione
1 maggio 2020
Art. 9. Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il ((31 agosto 2020)) .
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal ((1° settembre 2020)) .
Entrata in vigore il 1 maggio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente