Legge 21 dicembre 2005, n. 270

Commentari104

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  • 1art. 3 del protocollo aggiuntivo CEDU Archivi
    https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/

  • 2Gruppo di Pisa
    https://www.gruppodipisa.it/rivista/gli-argomenti

  • 3legge n. 87 del 1953 Archivi
    https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/

  • 4Verfassungsgerichtbarkeit Archivi
    https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/

    Nell'iniziativa della Corte di cassazione – che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della Legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270 (prima sezione civile, ordinanza 21 marzo 2013, n. 12060, depositata il 17 maggio 2013) – si manifesta con la maggiore evidenza una delle dinamiche più contrastate cui è assoggettato il sistema di Governo italiano, … Leggi tutto “Sandro Staiano, L'accesso alla Corte costituzionale per far dichiarare l'illegittimità della Legge elettorale. Breve nota sull'Ordinanza di rimessione della Legge elettorale” Per effetto dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emanata dalla Cassazione, si è aperto finalmente un varco in quella che, …

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  • 5Gruppo di Pisa
    https://www.gruppodipisa.it/rivista/gli-argomenti

    Abstract (in italiano) Il contributo esamina le criticità applicative del sorteggio per i membri laici dei CSM e dell'Alta Corte disciplinare, alla luce del testo risultante dalla riforma costituzionale che rinvia a future “procedure previste dalla legge”. Vengono analizzati la configurazione e la dimensione delle liste dei sorteggiabili, il rischio di elenchi chiusi che neutralizzino la componente casuale, nonché i profili organizzativi relativi al numero di elenchi, all'organo incaricato dell'estrazione e alle modalità tecniche del sorteggio. Un ulteriore focus è dedicato alle dinamiche politico istituzionali nella compilazione delle liste (in particolare rispetto al rapporto …

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Giurisprudenza43

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2017, n. 2481
    Provvedimento: SAZIONE .24 8 1 / 1 7 I E L 10 R O IE P Oggetto 20 EPUBBLICA ITALIANA M L / A L C E 7 a C c s IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Elezione N e c A n 1 a C avvocati r F L a I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l u a P R.G.N. 17939/2016 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2481 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. SALVATORE DI PALMA Primo Pres.te f.f Ud. 10/01/2017 Presidente Aggiunto Dott. VA AMOROSO PU Dott. NI DIDONE - Rel. Pres. Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente Sezione Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere Dott. FELICE MNN Consigliere - Dott. UM BERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …
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    • disapplicazione delle norme regolamentari annullate·
    • condizioni·
    • ammissibilità·
    • rinnovo consiglio dell’ordine degli avvocati·
    • reclamo al consiglio nazionale forense per l’annullamento dei risultati·
    • impugnazioni e ricorsi·
    • gravami·
    • avvocato e procuratore·
    • elezioni·
    • consigli dell'ordine

  • 2Trib. Ivrea, sentenza 21/02/2025, n. 730
    Provvedimento: Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 338/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 05/12/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 338/2024 RGL, promossa da: , c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CRISTIANO Parte_1 C.F._1 LOI PARTE RICORRENTE contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. DIEGO Controparte_1 P.IVA_1 DIRTUGLIANO PARTE CONVENUTA Oggetto: sanzione disciplinare conservativa CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: come da ricorso Per parte …
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    • sanzione disciplinare·
    • smistamento corrispondenza·
    • rideterminazione sanzione·
    • art. 72 CCNL·
    • recidiva disciplinare·
    • art. 63 d.lgs. 165/2001·
    • commissione elettorale·
    • proporzionalità della sanzione·
    • negligenza nell'esecuzione dei compiti·
    • prova testimoniale

  • 3Trib. Perugia, sentenza 06/06/2024, n. 880
    Provvedimento: N. R.G. 6905/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 6905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto “accertamento della lesione del diritto di voto”, Tra (C.F. ), nato a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1 (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_3 C.F._3 (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._4 Milano il 18/07/1963, (C.F. nato a Parte_5 C.F._5 Firenze, l'11/10/1979, (C.F. , …
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    • soglie di sbarramento·
    • art. 67 Costituzione·
    • art. 72 Costituzione·
    • premio di maggioranza·
    • legge elettorale·
    • diritto di voto·
    • procedura legislativa speciale·
    • inammissibilità domanda aggiuntiva·
    • cessazione materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • capilista bloccati·
    • legittimità costituzionale

  • 4Trib. Bergamo, sentenza 25/10/2024, n. 1977
    Provvedimento: N. 6998/2023 R.G. Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 6998/2023, avente per oggetto “divisione di beni non caduti in successione”, promossa da (C.F./P.I. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa [...] (C.F./P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_2 assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Barbierato del Foro …
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    • art. 720 c.p.c.·
    • divisione ereditaria·
    • liquidazione controllata·
    • spese di causa·
    • opposizione agli atti esecutivi·
    • procedura esecutiva·
    • comoda divisibilità·
    • scioglimento comunione·
    • vendita forzata·
    • art. 617 c.p.c.

  • 5TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/05/2024, n. 9002
    Provvedimento: Pubblicato il 06/05/2024 N. 09002/2024 REG.PROV.COLL. N. 04834/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4834 del 2024, proposto da IE LL, in qualità di depositante del contrassegno n. 20 dell'associazione “LISTA CO PA” per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, e IO UR, in qualità di legale rappresentante pro tempore della “LISTA CO PA”, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Gianpaolo Catanzariti e Fabio Federico, con domicilio digitale come da PEC …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • criterio cronologico del deposito·
    • confondibilità dei contrassegni·
    • partecipazione alle elezioni·
    • diritto elettorale·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • contrassegno elettorale·
    • art. 14 d.P.R. n. 361/1957·
    • uguaglianza tra concorrenti politici·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • precedenza nella presentazione del contrassegno
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati) 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, di seguito denominato " decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ", e' sostituito dal seguente:
    "Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
    2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
    Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi e' effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
    2. L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
    2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".
    3. All' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".
    4. All' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
    b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";
    c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica".
    5. Dopo l' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , e' inserito il seguente:
    "Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
    2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
    3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
    Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
    4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
    5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi".
    6. L' articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 . La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
    2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
    3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista e' formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
    7. All' articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
    8. L' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
    2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
    9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.
    10. All' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
    b) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
    c) il sesto comma e' abrogato.
    11. L' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
    1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
    Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
    2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".
    12. L' articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
    1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonche' la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
    3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
    4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
    5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
    6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche' la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
    7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi gia' individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);
    8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
    9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
    Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
    Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
    2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia gia' conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
    3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
    4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
    5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
    6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
    7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".
    13. L' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
    2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
    3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
    4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
    5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
    6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".
    14. L' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
    2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.
    3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
    4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , in quanto applicabili".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo integrale degli articoli 7, 14, 19, e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139), cosi' come modificati dalla presente legge:
    «Art. 7. - Non sono eleggibili:
    a) (illegittima con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, della Corte costituzionale);
    b) i presidenti delle giunte provinciali;
    c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
    d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
    e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
    f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella regione Siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
    g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
    h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
    Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
    Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
    Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
    L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
    Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.
    In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
    «Art. 14. - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
    I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
    Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
    Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
    Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
    Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
    Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.».
    «Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.».
    «Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
    L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
    Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
    Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
    Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.».
  • Art. 2. (Presentazione delle liste) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all' articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 .
    Nota all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , e successive modificazioni (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4) e' il seguente:
    «Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
    a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'art. 6;
    b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
    c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
    d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
    2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
    3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno.
    4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.».
  • Art. 3. (Disposizioni transitorie) 1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non piu' di centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
    Nota all'art. 3:
    - Per il testo dell' art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , vedi le note all'art. 1.