Art. 3. 1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 settembre 1992, le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dei fondi del cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.
2. L'ammontare annuo dei trattamenti economici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), costituisce base per la determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 1993.
3. Il trattamento economico a favore del personale dell'Ente ferrovie dello Stato trasferito negli enti locali entro il 31 dicembre 1991 e' corrisposto sino al 30 settembre 1992 dall'ente medesimo e l'onere e' a suo carico.
2. L'ammontare annuo dei trattamenti economici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), costituisce base per la determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 1993.
3. Il trattamento economico a favore del personale dell'Ente ferrovie dello Stato trasferito negli enti locali entro il 31 dicembre 1991 e' corrisposto sino al 30 settembre 1992 dall'ente medesimo e l'onere e' a suo carico.