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Articolo 2 del Decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274
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Decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274
Articolo 2 del Decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274
Versione
10 settembre 1995
Art. 2. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
Entrata in vigore il 10 settembre 1995
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