Articolo 14 - Convenzione della Legge 12 maggio 1995, n. 215
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 giugno 1995
Articolo 14
Gli Stati contraenti non sono tenuti ad accordare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui ritengano che questa sia tale da portare pregiudizio alla loro sovranita', alla loro sicurezza, all'ordine pubblico ovvero ad altri interessi essenziali.
Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995