Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
Articolo 7Articolo 9
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2 maggio 2001
Art. 8. Attestazione temporale 1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 . Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 8:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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