Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 maggio 2001
Art. 10. Procura alle liti 1. Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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