Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 maggio 2001
Art. 9. Costituzione in giudizio e deposito 1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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