Articolo 9 - Accordo della Legge 3 febbraio 1979, n. 66
Articolo 8Articolo 10
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17 marzo 1979
Articolo

Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti di cittadini (national) o societa' di una delle Parti contraenti, fatti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed accettati in conformita' alla rispettiva legislazione prevalente di uno degli Stati contraenti.
Entrata in vigore il 17 marzo 1979