Provvedimento: Con riguardo all'aliquota di collocamento obbligatorio, prevista dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), l'aumento dell'1%, disposto per i soli profughi dalla Libia in virtù dell'art. 4 del d.l. 28 agosto 1970 n. 622, e poi esteso a tutti i profughi dalla legge 12 dicembre 1973 n. 922 e successive proroghe, è rimasto in vigore fino alla legge 26 dicembre 1981 n. 763, che ha dettato la nuova disciplina organica in materia di provvidenze per i profughi. ( V 5547/85, mass n 442749; ( V 2218/85, mass n 440102).*
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