Articolo 12 del Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 marzo 1994
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Versione
21 maggio 1994
Art. 12.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451
Entrata in vigore il 21 maggio 1994
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