Articolo 1 del Decreto 9 gennaio 1993, n. 22
Articolo 2
Versione
16 febbraio 1993
Art. 1. Prova preliminare per test 1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall' art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 , convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 , e' disciplinata dalle norme del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo del relativo art. 5, limitatamente ai primi quattro commi:
"Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.
4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
4-bis. (Omissis)".
- La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- Il D.P.R. n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica o tecnica".
- La legge n. 668/1986 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono esser adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1993
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