Art. 18. Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche 1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:
a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, recante "Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e suc- cessive modificazioni ed integrazioni";
b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118 , concernente "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384 ;
c) nella vigente normativa antisismica.
Note all'art. 18:
- Per l'ogggetto della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 si veda in nota all'art. 12.
- Si trascrive il testo dell' art. 27 della legge n. 118/1971 recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili":
"Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
- Si trascrive il testo dell'art. 26 del regolamento di attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con D.P.R. n. 384/1978 :
"Art. 26 (Sale e luoghi per riunioni e spettacoli). - Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona nella sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacita' motorie.
Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.
Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza 1,20 - 1,40 m;
larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;
il pavimento dello stallo deve essere orizzontale".
a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, recante "Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e suc- cessive modificazioni ed integrazioni";
b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118 , concernente "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384 ;
c) nella vigente normativa antisismica.
Note all'art. 18:
- Per l'ogggetto della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 si veda in nota all'art. 12.
- Si trascrive il testo dell' art. 27 della legge n. 118/1971 recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili":
"Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
- Si trascrive il testo dell'art. 26 del regolamento di attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con D.P.R. n. 384/1978 :
"Art. 26 (Sale e luoghi per riunioni e spettacoli). - Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona nella sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacita' motorie.
Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.
Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza 1,20 - 1,40 m;
larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;
il pavimento dello stallo deve essere orizzontale".