Articolo 21
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dal professore o dall'insegnante nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dal professore o dall'insegnante nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.