Articolo 16 - Convenzione della Legge 6 febbraio 2006, n. 48
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26 febbraio 2006
Articolo 16
LAVORO SUBORDINATO
Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di
dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale
considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remuneraziom non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la' sede della direzione effettiva dell'impresa.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2006
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