Articolo 5 septies del Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
Articolo 5 sexiesArticolo 5 octies
Versione
1 marzo 2015
Art. 5-septies. (( (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). )) (( 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2015
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