Articolo 5 sexies del Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
Articolo 5 quinquiesArticolo 5 septies
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1 marzo 2015
Art. 5-sexies. (( (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). )) (( 1. Le modalita' di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche' ogni altra modalita' applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2015
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