Art. 4. Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati
da somministrazione di emoderivati 1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141 , nel rispetto delle modalita' e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, e' attribuito, in aggiunta a quello gia' percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 , un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo e' subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 , ha disposto (con l'art. 33, comma 3) che "L'ulteriore indennizzo previsto dall' articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 , e' da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 , sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
da somministrazione di emoderivati 1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141 , nel rispetto delle modalita' e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, e' attribuito, in aggiunta a quello gia' percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 , un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo e' subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 , ha disposto (con l'art. 33, comma 3) che "L'ulteriore indennizzo previsto dall' articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 , e' da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 , sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.