Articolo 4 quater del Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250
Articolo 4 terArticolo 5
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5 febbraio 2006
Art. 4-quater. (( (Disposizioni urgenti in materia
di accesso alle professioni sanitarie) )) (( 1. Ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario. ))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
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