Legge 31 ottobre 1950, n. 849

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Le entrate e le spese degli archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).
      • Art. 3.
        Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).