Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 1950 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A). - Articolo 2Art. 2.
Le entrate e le spese degli archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C). - Art. 3.
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).