Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253
Articolo 1Articolo 3
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18 luglio 2001
Art. 2. Momento del giuramento e relativa formula 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.
3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.
Entrata in vigore il 18 luglio 2001
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