Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 giugno 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 ottobre 2011 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21330 - pubb. 06/03/2019 Sequestro penale o confisca di beni oggetto di espropriazione forzata e tutela dell'interesse dell'aggiudicatario Cassazione civile, sez. III, 08 Febbraio 2019, n. 3709. Est. D'Arrigo. Espropriazione forzata – Beni immobili – Sequestro penale o confisca – Prevalenza dell'interesse dell'aggiudicatario del bene Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) su un bene immobile che è oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'art. 1, …
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. - Articolo 2Art. 2.
Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , possono altresi' venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge precitata. - Articolo 3Art. 3.
Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravita' preveduti dall' articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , il presidente del Tribunale puo' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.