Art. 4. Informazione 1. L'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le organizzazioni sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, aventi riflessi sul rapporto di impiego della carriera prefettizia.
2. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi.
3. L'amministrazione fornisce un'informazione preventiva sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, come previsto dall' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
f) iniziative socio-assistenziali in favore del personale;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle commissioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 .
4. L'informazione preventiva e' fornita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la documentazione.
5. Per le materie di cui al comma 1, lettere f) e h), l'informazione e' fornita anche a livello periferico.
6. L'amministrazione puo' individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma 3.
7. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico, un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni dall'emanazione dell'atto:
a) provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego;
b) verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 3 , 12 , comma 4 , 13 , comma 2 e 24, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1.-2. (Omissis).
3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.".
"Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1.-3. (Omissis).
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di Gabinetto negli uffici territoriali del Governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.".
"Art. 13 (Assegnazione dei funzionari prefettizi). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.".
"Art. 24 (Collocamento a disposizione). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall' art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato art. 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.".
2. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi.
3. L'amministrazione fornisce un'informazione preventiva sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, come previsto dall' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
f) iniziative socio-assistenziali in favore del personale;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle commissioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 .
4. L'informazione preventiva e' fornita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la documentazione.
5. Per le materie di cui al comma 1, lettere f) e h), l'informazione e' fornita anche a livello periferico.
6. L'amministrazione puo' individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma 3.
7. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico, un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni dall'emanazione dell'atto:
a) provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego;
b) verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 3 , 12 , comma 4 , 13 , comma 2 e 24, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1.-2. (Omissis).
3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.".
"Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1.-3. (Omissis).
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di Gabinetto negli uffici territoriali del Governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.".
"Art. 13 (Assegnazione dei funzionari prefettizi). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.".
"Art. 24 (Collocamento a disposizione). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall' art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato art. 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.".