Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2002, n. 247
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 novembre 2002
Art. 5. Concertazione 1. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
f) formazione e aggiornamento professionale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
Entrata in vigore il 20 novembre 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente