Art. 5. Concertazione 1. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
f) formazione e aggiornamento professionale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ;
f) formazione e aggiornamento professionale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.