Articolo 119 - Deliberazioni
Articolo 118Articolo 120
Versione
17 agosto 1991
ART. 119 - Compensi
Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati in percentuale secondo la tabella O quale risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o aumento d'asta maggiorato dell'amontare delle riserve avanzate dall'impresa o dal fornitore, indipendente dal loro accoglimento.
Spetta inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nel viaggio e le spese accessorie (art. 7). Per le operazioni di collaudo particolarmente onerose o disagevoli e' in facolta' del collaudatore di chiedere una maggiorazione delle percentuali della tabella O sino ad un massimo del 30%.
Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilita', che richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti componenti.
Per la revisione tecnico-contabile degli atti di liquidazione fi- nale, spetta al collaudatore un compenso integrativo del 20% degli onorari di cui alla tabella O.
Le percentuali del collaudo statico vanno applicate al costo delle sole strutture portanti.
Quando il collaudatore viene nominato in corso d'opera, le percentuali della tabella O possono essere aumentate fino al 25%.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
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