Provvedimento: […] 15. Più delicata appare la questione posta dall'art. 2, co 3 bis, del d.lgs. n.103/2000, introdotto dall'art.6, co.1, della legge n.442/2001, che ripetendo il testo originario dell'art. 16 del DPR n.503/92, ebbe a prevedere che “E' in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo da esso previsti”. L'art. 16 nel testo originario allora vigente attribuiva al lavoratore, secondo il suo inequivoco tenore testuale, un diritto soggettivo perfetto al trattenimento in servizio per un biennio (Cass. ex pluris, 1297/2006; Cort. Cost. cit.).
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