Articolo 129 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 128Articolo 130
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21 marzo 1998
Art. 129. 1. L'articolo 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all'art. 129:
- L'art. 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile recava disposizioni sulla pubblicazione delle sentenze.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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