Articolo 42 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 41Articolo 43
Versione
21 marzo 1998
Art. 42. 1. L'ufficio del pretore e' mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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