Articolo 12 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 marzo 1998
Art. 12. 1. L' articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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