Articolo 99 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 98Articolo 100
Versione
21 marzo 1998
Art. 99. 1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.
Nota all'art. 99:
- Il testo vigente dell' art. 618 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che e' poi decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente