Art. 99. 1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.
Nota all'art. 99:
- Il testo vigente dell' art. 618 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che e' poi decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.".
Nota all'art. 99:
- Il testo vigente dell' art. 618 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che e' poi decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.".