Articolo 82 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 81Articolo 83
Versione
21 marzo 1998
Art. 82. 1. Nel primo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 82:
- Il testo vigente dell' art. 413 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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