Art. 85. 1. Negli articoli 433, primo comma, 434, secondo comma, 435, primo comma, e 439 del codice di procedura civile le parole "al tribunale", "del tribunale" e "il tribunale" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "alla corte di appello", "della corte di appello" e "la corte di appello".
Note all'art. 85:
- Il testo vigente dell' art. 433 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'art. 434.".
- Il testo vigente dell' art. 434 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 434 (Deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'art. 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.".
- Il testo vigente dell' art. 435 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 435 (Decreto del presidente). - Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.".
- Il testo vigente dell' art. 439 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte di appello, se ritiene che il provvedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.".
Note all'art. 85:
- Il testo vigente dell' art. 433 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'art. 434.".
- Il testo vigente dell' art. 434 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 434 (Deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'art. 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.".
- Il testo vigente dell' art. 435 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 435 (Decreto del presidente). - Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.".
- Il testo vigente dell' art. 439 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte di appello, se ritiene che il provvedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.".