Articolo 92 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 91Articolo 93
Versione
21 marzo 1998
Art. 92. 1. Nell' articolo 513, terzo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato".
Nota all'art. 92:
- Il testo vigente dell' art. 513 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare). - L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto, l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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