Articolo 222 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
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21 marzo 1998
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24 luglio 1999
Art. 222. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora gia' stabiliti.
2. (( Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale 3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'articolo 47, vi e' mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi e' fissata una nuova udienza.
4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
Entrata in vigore il 24 luglio 1999
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