Articolo 4 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 3Articolo 5
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21 marzo 1998
Art. 4. 1. L' articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole "i giudici onorari di tribunale".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell' art. 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4. - L'ordine giudiziario e' costituto dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero.
Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorati i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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