Articolo 74 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 73Articolo 75
Versione
21 marzo 1998
Art. 74. 1. L' articolo 350 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.";
b) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 74:
- Il testo vigente dell' art. 350 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 350 (Trattazione). - Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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