Articolo 52 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 51Articolo 53
Versione
21 marzo 1998
Art. 52. 1. Il primo periodo dell' articolo 21 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda.".
Nota all'art. 52:
- Il testo vigente dell' art. 21 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 21 (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie). - Per le cause relative a diritti su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda.
Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e' sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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