Articolo 114 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 113Articolo 115
Versione
21 marzo 1998
Art. 114. 1. Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell' articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.".
Nota all'art. 114:
- Il testo vigente dell' art. 778 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 778 (Reclami contro lo stato di graduazione). - I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell' art. 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.
Il valore della causa e' determinata da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'art. 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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