2. Entro un anno dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresi', eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'articolo 33, comma 2;
b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.
4. I magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati gia' titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.
5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
(( 6. In deroga all' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attivita' nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma. ))