Articolo 50 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 49Articolo 51
Versione
21 marzo 1998
Art. 50. 1. L' articolo 9 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Competenza del tribunale). - Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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