Articolo 226 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 227Articolo 228
Versione
21 marzo 1998
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Versione
24 luglio 1999
Art. 226. 1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall' articolo 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D. Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che nel presente articolo le parole "Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto".
Entrata in vigore il 24 luglio 1999
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